ROLL plasticpallet.infoUn progetto di ROLL

Pallet riutilizzabili e PPWR: obblighi, esenzioni, scadenze

Aggiornato il · Redazione tecnica ROLL

In breveIl Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026 e, dal 1° gennaio 2030, chiede che almeno il 40% dei pallet usati per il trasporto sia riutilizzabile in un sistema di riutilizzo. Tra sedi della stessa azienda o del gruppo, e per le consegne a un'altra impresa nello stesso Stato membro, la quota sale al 100%, salvo esenzioni.

Questa pagina non è consulenza legale. Riassume il testo del Regolamento (UE) 2025/40 come pubblicato su EUR-Lex; per decisioni aziendali verifica il testo ufficiale e gli atti delegati in vigore con il tuo consulente.

Il PPWR è il primo regolamento europeo che chiede pallet riutilizzabili in quota fissa. Qui trovi date, quote, esenzioni e cosa rende un pallet "riutilizzabile" per la legge, con i riferimenti agli articoli.

Linea del tempo del Regolamento PPWR per i pallet: 2026 applicazione, 2030 obiettivi 40% e 100%, 2040 70%
PPWR: si applica dal 12 agosto 2026; dal 1° gennaio 2030 almeno il 40% dei pallet deve essere riutilizzabile, il 100% tra sedi del gruppo e nello stesso Stato.

Le date in una tabella

Data Cosa succede Riferimento
11 febbraio 2025 entrata in vigore del regolamento art. 71 [1]
12 agosto 2026 il regolamento si applica art. 71 [1]
26 maggio 2026 in vigore l'esenzione per film e reggette dal 100% Decisione (UE) 2026/429 [2]
entro 12 febbraio 2027 atto delegato sul numero minimo di rotazioni art. 11(2) [1]
1° gennaio 2030 obiettivo 40% e obblighi 100% sui pallet art. 29 [1]
1° gennaio 2030 35% di riciclato post-consumo nelle parti in plastica degli imballaggi non sensibili al contatto art. 7(1)(d) [1]
1° gennaio 2040 impegno al 70% riutilizzabile; 65% di riciclato art. 29(1), art. 7(2)(d) [1]

Cosa dice l'articolo 29 sui pallet

Schema dei tre livelli di obbligo dell'articolo 29 PPWR per i pallet: 40%, 100% interni, 100% stesso Stato
Articolo 29, dal 2030: 40% riutilizzabile in generale, 100% tra sedi dello stesso gruppo, 100% verso clienti nello stesso Stato.

L'articolo 29 nomina i pallet in modo esplicito, insieme a scatole pieghevoli in plastica, casse, vassoi, IBC, secchi, fusti, taniche, involucri per pallet e cinghie [1]. Ci sono tre livelli di obbligo, tutti dal 1° gennaio 2030.

Regola generale, paragrafo 1: chi usa questi imballaggi per trasportare prodotti nell'UE deve fare in modo che almeno il 40% del totale sia riutilizzabile in un sistema di riutilizzo. Dal 2040 deve adoperarsi per arrivare al 70% [1]. La quota è complessiva: un formato con un tasso di riuso basso si compensa con uno a tasso alto [2].

Flussi interni, paragrafo 2: tra siti della stessa impresa, o tra un proprio sito e quello di un'impresa collegata o associata, gli imballaggi devono essere tutti riutilizzabili in un sistema di riutilizzo [1].

Consegne nello stesso paese, paragrafo 3: quando l'imballaggio serve a consegnare prodotti a un altro operatore economico nello stesso Stato membro, vale lo stesso obbligo del 100% [1].

Gli obiettivi si calcolano su un anno civile [1]. Il metodo di calcolo lo fisserà un atto di esecuzione della Commissione, previsto entro il 30 giugno 2027; l'obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi scatta dal 1° gennaio 2030 o 18 mesi dopo l'entrata in vigore di quell'atto, se più tardi [1].

Chi è esentato

Icone delle esenzioni PPWR dagli obiettivi di riutilizzo: merci pericolose, imballaggi su misura, flessibili alimentari, cartone, microimprese
Esenti dall'articolo 29: merci pericolose, imballaggi su misura per grandi macchine, flessibili a contatto con alimenti, scatole di cartone, microimprese fino a 1.000 kg l'anno.

Il paragrafo 4 esclude dagli obblighi dei paragrafi 1, 2 e 3 gli imballaggi [1]:

  • per il trasporto di merci pericolose secondo la direttiva 2008/68/CE;
  • per macchine di grandi dimensioni, attrezzature e prodotti con imballaggi progettati su misura per il singolo cliente;
  • flessibili, a contatto diretto con alimenti, mangimi o ingredienti alimentari;
  • in forma di scatole di cartone.

Altre esenzioni previste dallo stesso articolo [1]:

  • la microimpresa che in un anno civile mette a disposizione in uno Stato membro non più di 1.000 kg di imballaggi è esentata per quell'anno;
  • uno Stato membro può esentare gli operatori per 5 anni, rinnovabili, se supera di 5 punti gli obiettivi di riciclo, riduce i rifiuti di imballaggio pro capite di almeno il 3% entro il 2028 rispetto al 2018 e l'operatore ha un piano aziendale di prevenzione e riciclo;
  • la Commissione può aggiungere esenzioni settoriali con atti delegati.

Film estensibile e reggette

Pallet avvolto con film estensibile e reggette, esentati dall'obbligo del 100% PPWR
Film e reggette sono esenti dall'obbligo del 100%, ma contano nel 40%; il pallet sotto il film non è esentato.

La Commissione ha usato questo potere una prima volta. La Decisione delegata (UE) 2026/429 del 25 febbraio 2026, pubblicata il 6 maggio 2026, esenta chi usa involucri per pallet e reggette dagli obblighi del 100% dei paragrafi 2 e 3 [2]. Secondo EUR-Lex è in vigore dal 26 maggio 2026.

L'esenzione è stretta. Film e reggette restano tra i formati dell'articolo 29 e contano nell'obiettivo generale del 40%; il pallet sotto il film non è esentato [2].

Cosa rende un pallet "riutilizzabile"

Schema del sistema di riutilizzo dei pallet: spedizione, consegna, ritorno, controllo e riuso
Per il PPWR un pallet è riutilizzabile solo dentro un sistema di riutilizzo: deve tornare indietro, proprio o tramite noleggiatore.

Non basta che il pallet duri. L'articolo 11 elenca le condizioni perché un imballaggio sia considerato riutilizzabile; tra queste [1]:

  • è concepito e immesso sul mercato per essere riutilizzato più volte;
  • è progettato per il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
  • si scarica senza danni che ne impediscano il riuso;
  • si può ricondizionare mantenendo la sua funzione;
  • consente etichettatura e tracciabilità;
  • a fine vita rispetta i requisiti di riciclabilità dell'articolo 6.

Il numero minimo di rotazioni lo fisserà un atto delegato della Commissione entro il 12 febbraio 2027 [1]. Fino ad allora la legge non dà una cifra.

Serve anche un sistema di riutilizzo. L'articolo 3 lo definisce come l'insieme di dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, con incentivi, che consentono il riutilizzo a circuito chiuso o aperto e garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo [1]. Un pallet che dura a lungo ma parte e non torna non conta: conta il circuito di ritorno, proprio o di un noleggiatore.

Plastica, legno e riciclato

Schema del contenuto riciclato minimo nei pallet in plastica secondo il PPWR: 35% dal 2030, 65% dal 2040
Il PPWR non sceglie il materiale; per i pallet in plastica chiede però riciclato post-consumo: 35% dal 2030, 65% dal 2040.

Il PPWR non sceglie il materiale. Un pallet in legno in un pool di noleggio può soddisfare l'articolo 29 quanto un pallet in plastica in un circuito chiuso. Per l'ambiente vale lo stesso discorso: lo studio LCA di Anil et al. dà al legno un'impronta di carbonio per viaggio inferiore del 71,8-80,3%, e su una base di 100.000 viaggi il divario aumenta [3]. Il confronto è in pallet in plastica o in legno.

Per i pallet in plastica c'è un secondo vincolo. L'articolo 7 chiede contenuto riciclato post-consumo nelle parti in plastica degli imballaggi: per i formati non sensibili al contatto, come i pallet, il 35% dal 2030 e il 65% dal 2040, calcolato come media per impianto di produzione e per anno, salvo le esenzioni e le deroghe dello stesso articolo [1]. Riguarda in primo luogo chi produce e immette sul mercato il pallet, ma chi compra ha interesse a chiedere da subito la percentuale di riciclato. I limiti del riciclato per gli usi alimentari sono in pallet igienici e alimentari.

Cosa fare adesso se spedisci con pallet

Checklist in sette passi per preparare i flussi di pallet agli obiettivi PPWR 2030
Sette passi per il 2030: conta i pallet, dividi i flussi, verifica le esenzioni, scegli il sistema di riutilizzo, misura le perdite, chiedi i dati ai fornitori, segui gli atti delegati.
  1. Conta i pallet. Quanti ne usi in un anno, di che tipo, quanti tornano e quanti partono a perdere.
  2. Dividi i flussi in tre gruppi: tra le tue sedi o del gruppo, verso clienti nello stesso Stato, verso clienti esteri. I primi due puntano al 100%, il terzo rientra nel 40%.
  3. Verifica le esenzioni: merci pericolose, imballaggi su misura, microimpresa.
  4. Scegli il sistema di riutilizzo: circuito proprio, pallet a rendere con cauzione, pool di noleggio. Il confronto dei costi è in noleggio o acquisto dei pallet; per i circuiti di riutilizzo CONAI prevede formule agevolate, spiegate in CONAI e plastic tax.
  5. Misura le perdite. Un tasso di ritorno basso rende il riuso caro e rischia di non bastare per l'obiettivo.
  6. Chiedi ai fornitori di pallet le informazioni tecniche previste dal regolamento: riutilizzabilità secondo l'articolo 11, riciclabilità e contenuto riciclato.
  7. Segui gli atti delegati: numero minimo di rotazioni entro febbraio 2027 ed eventuali nuove esenzioni.

Per le bobine e i rotoli industriali, dove il pallet portabobine viaggia spesso tra stabilimenti dello stesso gruppo, il paragrafo 2 è il punto da guardare per primo. Vedi pallet portabobine.

Domande frequenti

Da quando si applica il PPWR?

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi si applica dal 12 agosto 2026, come stabilisce l'articolo 71. Gli obiettivi di riutilizzo per i pallet e gli altri imballaggi da trasporto scattano invece dal 1° gennaio 2030.

Il PPWR obbliga a usare pallet in plastica?

No. L'articolo 29 chiede pallet riutilizzabili inseriti in un sistema di riutilizzo, di qualsiasi materiale. Un pallet in legno gestito in un circuito di ritorno o di noleggio conta quanto uno in plastica.

Quanti pallet devono essere riutilizzabili dal 2030?

Almeno il 40% del totale degli imballaggi da trasporto elencati nell'articolo 29, tra cui i pallet, calcolato su un anno civile. Dal 2040 l'operatore deve adoperarsi per arrivare al 70%. Per i trasporti tra sedi della stessa impresa o di imprese collegate, e per le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro, la quota è il 100%.

Film estensibile e reggette devono essere riutilizzabili?

La Decisione delegata (UE) 2026/429, in vigore, esenta chi usa involucri per pallet e reggette dall'obbligo del 100% previsto dall'articolo 29, paragrafi 2 e 3. Film e reggette restano però nel calcolo dell'obiettivo generale del 40%.

Chi è esentato dagli obiettivi di riutilizzo?

L'articolo 29 esclude il trasporto di merci pericolose, gli imballaggi su misura per macchinari e attrezzature di grandi dimensioni, gli imballaggi flessibili a contatto diretto con alimenti e mangimi e le scatole di cartone. È esentata anche, anno per anno, la microimpresa che mette a disposizione non più di 1.000 kg di imballaggi.

Quante rotazioni deve fare un pallet per essere riutilizzabile?

Il regolamento non fissa ancora un numero. L'articolo 11 chiede che l'imballaggio sia progettato per il maggior numero possibile di rotazioni e affida alla Commissione un atto delegato, entro il 12 febbraio 2027, che stabilirà il numero minimo per i formati più usati.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), testo italiano su EUR-Lex
  2. Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione, del 25 febbraio 2026 (involucri di pallet e cinghie)
  3. Anil et al. (2020), Journal of Industrial Ecology 24: 871-886
Hai bobine o carichi particolari da gestire?

Raccontaci diametro, peso e dove vanno: ti indichiamo la soluzione adatta.

Contattaci

Hai trovato un errore o un dato superato? Scrivici a info@roll-packaging.com